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Informazioni fiscali sul noleggio a lungo termine

Definizione e trattamento fiscale di un veicolo autocarro

15/09/2022

Si tratta di veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse (Art. 54, comma 1, lettera d) del codice della strada.
I criteri da utilizzare per equiparare un veicolo immatricolato autocarro ad una autovettura seguono i parametri sotto riportati e vanno desunti dalla lettura del libretto di circolazione dell’autocarro.

(Provvedimento Agenzia delle Entrate n.181492 del 6/12/2006)
L’autocarro non potrà beneficiare della deduzione integrale se il libretto di circolazione riporta congiuntamente le seguenti indicazioni:
• Immatricolazione come N1;
• Codice carrozzeria F0 (effe zero);
• Numero posti consentiti per conducente e passeggeri di quattro o più.
Qualora siano presenti tutte e tre le caratteristiche sopra riportate sarà necessario (e decisivo) ricorrere al conteggio utilizzando la formula indicata nel provvedimento, ovvero:

IMMATRICOLAZIONE=kW/P=Mc-T(t)
kW= Potenza motore in kilowatt
P= Portata del veicolo
Mc= Massa complessiva
T(t)= Tara espressa in tonnellate

Se il rapporto è < 180 il veicolo può essere considerato anche fiscalmente autocarro, pertanto i costi sostenuti sono deducibili al 100% e l’iva detraibile al 100%.
Se il rapporto è ≥ 180 il veicolo dovrà essere considerato fiscalmente come autovettura e la deduzione dipenderà dall’uso del mezzo.

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