Il Decreto Legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019 ha stabilito solo che l’obbligo di pagamento della Tassa automobilistica Regionale – “Bollo” (per i veicoli noleggiati per più di 12 mesi) non ricada più sul proprietario dei veicoli ma sul cliente/utilizzatore .
Suddetta norma non fa alcun riferimento esplicito al “Superbollo”, tributo addizionale erariale sulla tassa automobilistica regionale da versare nel caso in cui la potenza dei veicoli superi una soglia predefinita di kw. Rimane pertanto invariata la modalità di addebito del superbollo, all’interno della quota servizi nel canone di noleggio.